Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta all'introduzione di modifiche di ordine procedurale alla disciplina di rimborso delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti politici prevista dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
      L'articolo 1, comma 2, della citata legge stabilisce che le richieste di rimborso debbano essere presentate, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
      Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede il differimento dell'anzidetto termine in modo da consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.
      Il comma 2 dello stesso articolo disciplina le modalità di erogazione del rimborso, a seguito del differimento stabilito dal comma 1.
      L'articolo 2 prevede, infine, la norma di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni.

 

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